Associazione Sviluppo
Commercio, Turismo e Servizi
della Provincia di Cremona

Associazione | Statuto

COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1
– E’ costituita con sede in CREMA, l’Associazione Sviluppo Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di CREMONA, denominata in breve “A.SVI.COM CREMONA”. Essa può costituire uffici in altre località della provincia. Può aderire ad Organismi Regionali, Nazionali, ed Internazionali costituiti per scopi similari.

Art. 2
– L’Associazione si propone i seguenti scopi:
a) Rappresentare e tutelare i legittimi interessi del commercio, del turismo, dei servizi e delle relative attività ausiliare operanti nella provincia di CREMONA;
b) promuovere ed attuare iniziative che tengano alla difesa ed alla assistenza morale, sociale, tecnica e professionale dei soci;
c) studiare e risolvere i problemi economici e sociali dei soci nonchè favorire iniziative tendenti ad incrementare l’attività commerciale, turistica e dei servizi della provincia;
d) costituire commissioni, comitati ed organi similari con il compito di studiare e proporre soluzioni ai problemi di particolari zone o centri o settori;
e) designare o nominare i propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi e commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa;
f) provvedere alla stipulazione dei contratti di lavoro. Stipulare accordi per il regolamento di rapporti economici che implichino interessi collettivi nell’ambito della sfera di competenza;
g) prestare ai soci servizi per l’assistenza tecnico-legale in materia fiscale, economica, giuridica, di lavoro, di disciplina dell’attività commerciale, turistica e dei servizi in genere, anche con la creazione di apposite sezioni o società incaricate di svolgere dette operazioni.
h) partecipare alla costituzione e curare il funzionamento di enti o organismi incaricati di studiare e seguire l’evoluzione dei rapporti sociali del settore (vedi Enti bilaterali);
i) distribuire ai propri soci moduli, listini, cartelli e quanto altro si renda necessario per uniformarsi agli adempimenti di disposizione di legge e regolamenti;
l) armonizzare i rapporti tra le componenti associative e tra queste e le rappresentanze regionali, nazionali ed internazionali;
m) favorire ed attuare iniziative mutualistiche, previdenziali, assicurative, assistenziali, sportive, ricreative, culturali ed artistiche e di addestramento professionale, predisponendo anche convegni, congressi, ecc. istituendo anche appositi organismi per la pratica attuazione di tali iniziative;
n) favorire iniziative economiche: quali costituzione di consorzi o enti per acquisti o servizi collettivi e di garanzia fidi bancari;
o) informare i soci, con ogni mezzo di divulgazione, compresa la stampa, la distribuzione di giornali, notiziari, pubblicazioni varie, ed anche con l’istituzione di servizi radio tv e telefonici sui problemi che interessano il settore;
p) svolgere qualsiasi altra iniziativa che l’Assemblea dei soci delibera di attuare per meglio raggiungere gli scopi sociali previsti dal presente articolo.
Per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, l’Associazione può acquistare mobili ed immobili, assumere mutui, concedere ipoteca e compiere ogni altra operazione economica

Art. 3
– L’Associazione non ha fini di lucro.

SOCI

Art. 4
– Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci: Gli imprenditori – ditte individuali o sotto forma di società, forme aggregate d’impresa ed Enti che svolgono attività di commercio, di turismo, di prestazione di servizi o comunque attività ausiliare a questi settori, nonché i soggetti giuridici prima citati che condividono
l’oggetto sociale dell’associazione. All’attività associativa partecipa il legale rappresentante della azienda associata o in sua sostituzione persona da Lui delegata o un familiare occupato nell’azienda oppure un rappresentante munito di procura. E’ requisito essenziale la buona condotta morale del titolare e dei legali rappresentanti dell’Azienda.

Art. 5
– La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto alla Giunta Esecutiva dell’Associazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, di impegnarsi al pagamento delle quote sociali compresi i contributi integrativi nella misura determinata dagli Organi Nazionali ai quali l’Associazione aderisce e di osservare lealmente e scupolosamente la disciplina sociale. Nella domanda di ammissione il richiedente deve inoltre indicare i nominativi dei suoi legali rappresentanti, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione della ditta e dell’attività esercitata. Sulla domanda di ammissione decide la Giunta Esecutiva dell’Associazione. Contro la decisione della Giunta è ammesso appello al Consiglio Direttivo.

Art. 6
– La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l’anno solare in corso e per quello successivo. L’impegno si intende rinnovato di biennio in biennio salvo disdette da darsi con lettera raccomandata tre mesi prima di ogni scadenza.

Art. 7
– I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per gli stessi simili scopi.

Art. 8
– La qualità di socio si perde:
a) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta la ammissione;
b) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente articolo 6;
c) per espulsione deliberata dalla Giunta Esecutiva dell’Associazione. Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo.

Art. 9
– L’Esercizio del diritto sociale spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento delle quote sociali.

Art. 10
– All’atto dell’iscrizione ciascun socio entra a far parte di diritto:
a) del sindacato di categoria che raccoglie tutte le aziende operanti nello stesso settore merceologico sempre che abbia tutti i requisiti richiesti dal regolamento interno del Sindacato;
b) della Sezione circoscrizionale cittadina, delle sezioni comunali, delle delegazioni di zona che raccolgono i soci rispettivamente delle circoscrizioni, del Comune, dei vari comuni o dei comprensori intercomunali.

Art. 11
– Possono aderire all’Associazione anche organismi o gruppi costituiti in enti autonomi in rappresentanza di specifiche categorie e/o di particolari zone della provincia. I rapporti tra i soci di tali organismi e l’Associazione sono regolati da particolari convenzioni che devono determinare il modo di partecipazione alla attività sociale ed alla contribuzione economica.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12
– Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea Generale;
b) L’Assemblea delle Sezioni Comunali e della Delegazione di zona – L’Assemblea dei sindacati e la Consulta dei sindacati;
c) Il Consiglio direttivo;
d) La Giunta Esecutiva;
e) Il Presidente e i Vice – Presidenti;
f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 13
– L’Assemblea Generale è convocata con avviso da affiggere nella sede dell’Associazione o da pubblicare sulla stampa locale o sul giornale di categoria, se istituito, almeno 10 giorni prima della riunione. L’avviso deve indicare: il luogo, la data e l’ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza l’avviso di convocazione può essere affisso o pubblicato sulla stampa con un termine più breve e comunque non inferiore a tre giorni oppure con avviso diretto a tutti i soci spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art.14
– L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida in prima convocazione allorché siano presenti la metà più uno dei soci in regola con i versamenti dei contributi sociali. Trascorsa un’ora da quella fissata dall’avviso, l’Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea Straordinaria chiamata ad approvare modifiche dello statuto deve essere convocata con avviso da affiggere nella sede dell’Associazione o da pubblicare sulla stampa locale o sul giornale di categoria, se istituito, almeno 10 giorni prima della riunione. L’avviso deve indicare: il luogo, la data e l’ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza l’avviso di convocazione può essere affisso o pubblicato sulla stampa con un termine più breve e comunque non inferiore a tre giorni oppure con avviso diretto a tutti i soci spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 15
– Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, qualunque sia il numero dei votanti e in caso di parità il Presidente decide con il suo voto. Ciascun socio ha diritto ad un voto ed è ammessa la delega scritta ad altro socio, però ogni delegato non può avere più di tre deleghe. Nelle aziende individuali a carattere familiare è ammessa delega ad un componente della famiglia del titolare. Nella società il voto spetta al socio che ha la rappresentanza legale della società o altro socio delegato o un rappresentante munito di procura.

Art. 16
– Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell’assemblea. Alle elezioni delle cariche sociali si provvede con votazione segreta ed in caso di parità si procede per sorteggio. E’ ammessa l’elezione per acclamazione purché non si oppongono più di 1/4 dei soci presenti.

Art. 17
– L’Assemblea è presieduta normalmente dal presidente dell’Associazione e in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente ed in carenza dal Consigliere più anziano di età. Il Direttore, od altro funzionario dell’Associazione, funge da segretario e dà lettura del verbale dell’assemblea precedente.

Art. 18
– L’Assemblea ordinaria annuale provvede:
a) alla discussione e approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente;
b) alla elezione del Collegio dei Sindaci Revisori alla loro scadenza;
c) a deliberare su tutti gli argomenti demandati alla sua competenza dallo Statuto o dalla legge o dal Consiglio Direttivo e posti all’ordine del giorno;
d) a discutere e deliberare sulla relazione morale dell’attività sociale.

CONSULTA PROVINCIALE

Art. 19
– La Consulta Provinciale è costituita dai:
a) Consiglieri dei Sindacati provinciali di categoria costituiti in seno all’Associazione;
b) Consiglieri dell’Associazione di categoria o comunali aderenti all’Associazione;
c) Consiglieri delle Delegazioni di zona o delle sezioni comunali o di frazione;
d) Consiglieri delle circoscrizioni comunali costituite;
e) Presidenti di Gruppi di categoria non costituiti in sindacato provinciale;
f) Membri di commissioni, consessi, ecc. nominati in rappresentanza dell’Associazione;
g) Esperti su determinati problemi designati dal Consiglio Direttivo.

Art. 20
– Presiede la Consulta il Presidente dell’Associazione. La Consulta si riunisce ogni qualvolta gli organi dell’Associazione lo ritengano opportuno e la convocazione è fatta dal Presidente con avviso da affiggere nella sede dell’Associazione o da pubblicare sulla stampa locale o sul giornale di categoria, se istituito, almeno 10 giorni prima della riunione. L’avviso deve indicare: il luogo, la data e l’ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza l’avviso di convocazione può essere affisso o pubblicato sulla stampa con un termine più breve e comunque non inferiore a tre giorni oppure con avviso diretto a tutti i soci spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 21
– La Consulta esprime pareri su:
1) argomenti di carattere organizzativo;
2) problemi di carattere sociale, assistenziale-previdenziale, culturale e professionale, riguardanti il settore mercantile;
3) su ogni altro argomento demandato allo studio della Consulta dagli organi dell’Associazione.

Art. 22
– I pareri della Consulta sono espressi a maggioranza dei voti dei presenti. Dal verbale della riunione deve risultare anche il parere delle minoranze.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23
– Il Consiglio Direttivo è composto:
a) dal Presidente e dai Vice-Presidenti;
b) da tutti i Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria in carica;
c) da un rappresentante per ogni mandamento;
Fa parte di diritto del Consiglio:
a) il Presidente della Società di Servizi costituita dall’Associazione;
b) il Presidente del Consorzio Fidi;
c) il Presidente Provinciale dell’Ente Patronato;
d) i legali rappresentanti di altri organismi costituiti a carattere provinciale e funzionanti in seno all’Associazione ed aventi autonomia amministrativa.
Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di competenza dell’Associazione ed in particolare:
1) elegge alla scadenza, mediante votazione segreta il Presidente, due Vice-Presidenti e quattro Consiglieri di Giunta. Il Presidente può essere eletto anche tra i non componenti il Consiglio Direttivo purché sia socio dell’Associazione.
2) redige il rendiconto finanziario da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea generale;
3) approva il Bilancio preventivo;
4) determina l’ammontare della quota di ammissione per i soci;
5) determina l’ammontare dei contributi associativi sia ordinari che supplementari ed integrativi e la loro modalità di esazione;
6) delega ai sindacati o alle sezioni comunali o di zona la istituzione di particolari servizi previsti dal presente Statuto;
7) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell’Associazione per l’attuazione delle norme del presente Statuto;
8) nomina il Direttore dell’Associazione;
9) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso deferite dal presente Statuto o dall’Assemblea Generale;
10) ratifica la costituzione dei Sindacati di categoria e nomina i fiduciari previsti dall’art. 40;
11) promuove la costituzione delle sezioni comunali e delegazioni di zona ed effettua le nomine previste dall’art. 43;
12) istituisce i servizi e gli uffici di assistenza e consulenza previsti dall’art. 2 e ne cura la gestione;
13) prende conoscenza ed esprime il proprio parere sui risultati economici degli organismi costituiti in seno all’Associazione;
Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni in materia gestionale ad uno o più singoli membri determinando i limiti della delega. Nell’ambito dei poteri loro attribuiti, i consiglieri delegati hanno la rappresentanza dell’associazione.

Art. 24
– Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga almeno la metà più uno dei membri. Ciascun membro dispone di un voto. La deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni possono anche partecipare, ove il Consiglio lo ritenga opportuno, esperti anche non soci con parere consultivo. Della riunione è redatto, su apposito registro, il relativo verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata del Presidente spedita, consegnata a mano o tramite e – mail almeno 3 giorni prima della data fissata per la convocazione. Per le elezioni del Presidente, dei Vice-Presidenti e dei membri della Giunta è necessaria la presenza dei due terzi dei consiglieri.

GIUNTA ESECUTIVA

Art. 25
– La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dai due Vice-Presidenti eletti da Consiglio e da quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo. La Giunta Esecutiva si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri. Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno quattro membri e del Presidente, il quale in caso di sua assenza o impedimento, può delegare a sostituirlo il vice-Presidente delegato. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I membri della Giunta esecutiva che per quattro sedute consecutive non intervengono alla riunione senza giustificare l’assenza decadono dalla carica. La decadenza è notificata dalla Giunta esecutiva all’interessato. E’Segretario della Giunta Esecutiva il Direttore dell’Associazione.
La Giunta è convocata con lettera raccomandata del Presidente spedita, consegnata a mano o tramite e – mail almeno 3 giorni prima della data fissata per la convocazione.

Art. 26
– La Giunta esecutiva:
a) cura il conseguimento dei fini statuari in armonia con le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) coadiuva il Presidente nell’esplicazione del suo mandato;
c) delibera sull’ammissione, recesso ed espulsione dei soci;
d) assume e licenzia il personale, provvede alla assegnazione della qualifica dello stesso e ne determina il trattamento economico e normativo;
e) esercita in casi di urgenza tutti i poteri del Consiglio Direttivo. In tal caso le deliberazioni adottate sono soggette alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;
f) designa su proposta del Presidente il Vice Presidente Delegato che ha il compito di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento;
g) designa i rappresentanti dell’Associazione nei Consessi, Enti o Commissioni nei quali è prevista la presenza di tali rappresentanti; h) nomina Commissioni tecniche consultive o di rappresentanza per lo studio e trattazione di particolari problemi di carattere generale;
i) esamina ed esprime il proprio parere su tutti gli argomenti che la Presidenza ritiene di dover sottoporre alla stessa.

PRESIDENZA

Art. 27
– La Presidenza è costituita dal Presidente, dai due Vice-Presidenti eletti a norma del precedente articolo 23. Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statuario, ne ha la firma, che può delegare. Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito, nell’esercizio di tutte le sue funzioni, dal Vice-Presidente delegato a norma dell’art. 26. Il Presidente vigila e cura l’osservanza della disciplina degli organi sociali, svolgendo anche tutte le funzioni che gli sono demandate dallo Statuto o dagli altri organi sociali.

DIRETTORE

Art. 28 
– Il Direttore è alle dirette dipendenze del Presidente. Egli:
1) sovrintende a tutti gli uffici e sorveglia il personale e il buon andamento dei servizi. Attua le disposizioni adottate dal Presidente ed ha anche la facoltà di proporre al Presidente o alla Giunta Esecutiva quelle soluzioni o quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statuari;
2) egli è il Capo del personale e propone alla Giunta l’assunzione in servizio e il licenziamento del personale, mantiene la disciplina dei dipendenti della cui attività risponde personalmente alla Giunta;
3) il Direttore provvede all’amministrazione delle entrate e delle spese e del fondo comune in relazione alle risultanze del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo, alle deliberazioni della Giunta Esecutiva e alle disposizioni del Presidente. Egli firma con il Presidente gli ordinativi di pagamento, elabora annualmente il bilancio preventivo da sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio Direttivo che lo presenterà all’Assemblea annuale per l’approvazione.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 29
– Il collegio dei Sindaci, se istituito, è composto da cinque membri: tre effettivi e due supplenti. Sono eletti dall’assemblea e durano in carica quattro anni. Essi possono essere scelti anche al di fuori dei soci. Il Collegio adempie le sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea nella sua convocazione ordinaria. In occasione della prima riunione il Collegio provvede ad elegger nel suo seno il Presidente che dovrà essere scelto fra i Sindaci effettivi. L’avviso di convocazione dei vari organi sociali deve essere rimesso anche ai sindaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 2405 del Codice Civile 1o Comma.

DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 30
– Tutte le cariche dell’Associazione, comprese quelle dei Sindacati di categoria o delegazioni di zona o sezioni comunali e circoscrizionali, sono gratuite ed hanno durata di quattro anni. Tutti gli eletti alle cariche sociali possono essere alla scadenza confermati.

FONDO DELL’ ASSOCIAZIONE

Art. 31
– Il Fondo dell’Associazione è costituito:
a) dalla quota di iscrizione corrisposta dai soci al momento della loro ammissione prevista dall’art. 33 del presente Statuto;
b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari e partecipazioni sociali;
d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell’Associazione e dell’eventuale devoluzione dei beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell’Associazione.

Art. 32
– Gli atti per la gestione economica e finanziaria del fondo comune e gli investimenti di capitali sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 33
– I proventi dell’Associazione sono costituiti da:
a) quota di iscrizione il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo;
b) contributi associativi ordinari, supplementari ed integrativi determinati a norma del precedente articolo 23;
c) rendite e proventi da attività reali;
d) oblazioni volontarie dei soci.

Art. 34
– L’esercizio finanziario ha inizio dal primo gennaio di ciascun anno e si chiude al trentuno dicembre.

SINDACATI E GRUPPI DI CATEGORIA

Art. 35
– I soci vengono inquadrati, all’interno dell’Associazione, in Sindacati di categoria.

Art. 36
– I sindacati di categoria sono costituiti dai soci che appartengono ad uno stesso settore merceologico. I soci che svolgono attività in più settori possono essere iscritti a vari sindacati.

Art. 37
– La Costituzione del Sindacato, che deve essere deliberata dai soci del settore interessato convocati in Assemblea, deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 38
– Per la Costituzione dei Sindacati è necessario che risultino iscritti nel settore almeno 15 soci. Per le categorie che non raggiungono tale numero di soci possono essere costituiti dei gruppi che provvedono alla nomina di un capo gruppo.

Art. 39
– I Sindacati di categoria che raggruppano meno di 250 soci devono provvedere nel corso di apposita assemblea alla nomina di tanti Consiglieri in rapporto al numero dei soci del Sindacato come segue: 5 Consiglieri fino a 25 soci; 7 Consiglieri da 26 a 50 soci; 9 Consiglieri da 51 a 100 soci; 11 Consiglieri da 101 a 150 soci; 13 Consiglieri oltre 150 soci. I Sindacati di categoria che raggruppano più di 250 soci devono provvedere alla nomina dei consiglieri convocando un’assemblea provinciale o assemblee territoriali. In questo secondo caso si avrà un consigliere ogno 50 soci o frazione di 50. Il Consiglio provinciale del Sindacato nella sua prima riunione nominerà il Presidente e fino ad un massimo di due Vice-Presidenti. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri.

Art. 40
– Nel caso, che costituito il Sindacato, non si provveda alle nomine delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo dell’Associazione procede alla nomina di un fiduciario di categoria con il compito di rappresentare a tutti gli effetti il settore interessato e di provvedere entro il più breve tempo possibile alla ricostituzione degli organi sociali.

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 41
– In ogni comune può essere costituita una sezione comunale. Per le zone della provincia potranno essere costituite delegazioni di zona. Nell’ambito di circoscrizioni comunali potranno essere nominati rappresentanti di circoscrizione o di strada o di contrada.

Art. 42
– I soci dei singoli Comuni, riuniti in apposita assemblea o con il sistema della scheda referendum provvedono alla nomina del Consiglio che sarà composto da tanti consiglieri in rapporto al numero dei soci che segue: 5 membri fino a 50 soci; 7 membri da 51 a 100 soci; 9 membri da 101 a 150 soci; 11 membri da 151 a 250 soci; 13 membri oltre 250 soci; I membri saranno ripartiti tra i seguenti gruppi in proporzione al numero dei soci: gruppo alimentare, abbigliamento, turismo, servizi e vario. Alla scadenza delle cariche sociali dei singoli Comuni il Presidente dell’Associazione comunicherà sulla stampa di categoria provinciale la data entro la quale ogni singolo socio potrà presentare, con comunicazione scritta, la propria candidatura a componente del Consiglio della sezione comunale. Le candidature sono valide purché pervengano alla sede centrale dell’Associazione almeno 7 giorni prima la data fissata per l’inizio della votazione. Per le votazioni si seguiranno i seguenti criteri:
1) le candidature saranno riportate tenendo conto delle norme statuarie che prevedono la rappresentanza e la proporzionalità di tutti i gruppi di categoria sulle schede di votazione.
2) In caso di votazione durante apposita assemblea, nell’avviso di convocazione, oltre alla data ed al luogo fissato per l’assemblea, deve essere riportato l’elenco dei candidati.
3) In caso di votazione con scheda referendum nella lettera di accompagnamento della scheda stessa deve essere riportata la data di scadenza per il ritorno della scheda, la data e il luogo fissato per lo spoglio delle schede. Gli eletti nella prima riunione ratificano le nomine e provvedono alla elezione del Presidente e fino ad un massimo di due Vice-Presidenti. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri effettivi.

Art. 43
– Se le sezioni Comunali non vengono costituite non provvedono alla elezione delle cariche sociali, il Consiglio Direttivo dell’Associazione può provvedere alla nomina di un fiduciario che avrà tutte le prerogative del Presidente della Sezione.

Art. 44
– Le Sezioni Comunali hanno la rappresentanza degli interessi dei commercianti locali nei riguardi delle proprie amministrazioni comunali. Per tutto ciò che esula il campo strettamente comunale e zonale o per problemi di carattere locale che potrebbero avere ripercussioni su altre zone, i dirigenti delle sezioni, devono prima di adottare delle decisioni, avere il consenso dell’Associazione provinciale.

Art. 45
– Per ogni comprensorio è nominato un delegato di zona. Il Delegato verrà nominato dai Presidenti o fiduciari delle singole sezioni comunali.

COMITATI DI QUARTIERE E COMITATI LOCALI

Art. 46
– Nei Comuni, in cui sono istituiti i Consigli di Quartiere, possono costituirsi dei Comitati di Quartiere con la nomina di un rappresentante di quartiere per la rappresentanza di problemi specifici del quartiere stesso. Comitati locali possono essere costituiti anche tra commercianti di zona o strade per la rappresentanza di problemi particolari della loro zona.

Art. 47
– Le lettere di convocazione delle Assemblee dei Sindacati, delle Sezioni e Delegazioni Comunali, nonché dei Comitati di Quartiere, devono essere spedite almeno 8 giorni prima la data dell’Assemblea (art. 16) integrate da quelle previste dall’art. 42.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 48
– La Giunta Esecutiva ha facoltà di applicare: La censura ai soci che non ottemperino agli obblighi loro imposti dallo Statuto e dalle deliberazioni dei competenti organi sociali. La sospensione di ogni attività sociale per un periodo non superiore a sei mesi al socio che violi gli obblighi ad esso derivati dallo Statuto nonché dalle deliberazioni dei competenti organi sociali oppure, dopo l’applicazione della censura, non si uniformi alle direttive impartitegli. La sospensione può altresì essere applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo alla applicazione della censura. Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio gli addebiti con lettera raccomandata, dandogli un termine non minore ad 8 giorni per presenaterle giustificazioni. Trascorso detto termine la Giunta provvederà in merito con deliberazione motivata da comunicare all’interessato ha facoltà di ricorrere entro 15 giorni al Consiglio Direttivo.

Art. 49
– La Giunta Esecutiva ha facoltà di deliberare l’espulsione di un socio: a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell’articolo precedente; b) per condanna passata in giudicato che importi la interdizione perpetua da pubblici uffici e la libertà vigilata; c) per compimento di atti che abbiano arrecato documento agli interessi morali e materiali dell’Associazione. Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi ai soci gli addebiti dei modi previsti per la sospensione. L’espulsione non delibera il socio dall’obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi. contro il provvedimento di espulsione l’interessato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni dal Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 50
– In caso di scioglimento sarà nominato dall’Assemblea un Collegio di tre liquidatori. Il Consiglio Direttivo detterà le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali dell’Associazione.

DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE

Art. 51
– Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile.